
Come noto la Finanziaria 2015 ha introdotto il c.d. “split payment”
in base al quale l’IVA (a debito) viene versata direttamente
dall’Ente pubblico destinatario della fattura.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, nel corso dei consueti
incontri di inizio anno, ha chiarito che:
- tale metodo non interessa le operazioni per le quali il cedente /
prestatore applica un regime speciale IVA (ad esempio, beni
usati) che non prevede l’indicazione separata in fattura dell’IVA; - in fattura va evidenziata l’IVA (dovuta dall’Ente pubblico) e la
specifica annotazione “scissione dei pagamenti”; - in presenza di fatture irregolari (con IVA esposta inferiore a
quella dovuta) spetta all’Ente pubblico regolarizzare la
violazione; - lo split payment non interessa i lavoratori autonomi che
subiscono la ritenuta a titolo d’acconto